Corso Addetti ai lavori elettrici PES-PAV-PEI

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La Nuova Norma CEI 11-27, 4° edizione del 2014, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza elettrica, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) ed Idonee ad effettuare in sicurezza lavori in tensione sugli impianti elettrici (PEI).

L’art. 82 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014.
A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO
La formazione proposta si rivolge agli elettricisti addetti ai lavori di installazione e manutenzione degli impianti elettrici fuori tensione e in tensione su impianti fino a 1000 V in c.a. e 1500 in c.c. che hanno la necessità di autorizzare dei lavori sotto tensione e comunque a tutti quei lavoratori che per esigenza si trovano a dover operare ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa quando sono in presenza di parti in tensione non sufficientemente protette.

Dopo la formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “persona avvertita (PAV) “, “persona esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” a seguito della verifica da parte del D.L.  ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI 11-49).

SANZIONI
Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, e dei dirigenti, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 €. Non rispettare gli obblighi di formazione, di cui all’art. 37, comporta per il datore di lavoro e i dirigenti l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 €.