LEGGE DI STABILITÀ 2013 – PROROGATI I TERMINI PER LA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 212 – la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)’ con la quale viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Si riporta il comma 5 dell’art. 29 così come modificato:
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

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