Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto, il testo dell’Accordo del 7 luglio approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sulla durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.81/2008.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (05 Settembre 2016)
Nello specifico ecco le modifiche fondamentali:
Corsi RSPP esterni – art. 32
- Il modulo A è ora possibile anche in FAD
- Il modulo B diventa unico
- Viene istituito un Modulo B di specializzazione (divisi in 4 categorie da aggiungere al modulo unico)
Altri Corsi
- la formazione antincendio rischio basso non sarà più possibile in FAD
- la formazione primo soccorso non sarà più possibile in FAD neanche parzialmente
- la formazione per RLS non sarà più possibile in FAD
- la formazione specifica rischio basso sarà possibile in FAD (mentre prima era vietata)
Per tutti i corsi dovranno essere rispettati i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 come requisiti per i docenti
In merito alla FAD sono cambiate alcune regole sulle modalità di erogazione (sono stati aggiunti dei requisiti in più):
Requisiti tecnici
- Maggiore controllo sulle presenze e sui log degli eventi
- Materiali didattici suddivisi in piccoli moduli (L.O. – Learning Object)
- Presenza della scheda progettuale
Requisiti organizzativi
- maggiore disponibilità di un Mentor/Tutor e di un help desk
- Indicazione del nominativo del Responsabile scientifico e del Docente e verifica dei requisiti