AUA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

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L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) si introduce un’unica autorizzazione che sostituisce 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale:

A) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
B) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
C) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
D) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
E) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
F) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
G) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si lascia alle regioni la possibilità di individuare ulteriori atti che possano essere ricompresi nell’A.U.A..

Chi la può richiedere.
la possono richiedere le Piccole Medie Imprese con meno di 250 lavoratori e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (o un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) ed i gestori di “impianti” non soggetti ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ma comunque sottoposti alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006.

Chi non può o non è tenuto a richiederla.
Non possono richiedere l’A.U.A. gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all’Allegato VIII parte II del D. Lgs. 152/2006.
La nuova A.U.A. non si applica neppure ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) allorquando tale valutazione comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.

A chi si presenta la domanda.
E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive) nella sua attuale configurazione telematica, mentre in precedenza le varie autorizzazioni venivano rilasciate da diverse Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A., altri Uffici Comunali etc.).
Il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, la protocolla e trasmette tutto all’Autorità competente (Provincia), nonchè agli Enti che restano competenti in materia ambientale (per es. ARPA e Comune).

Tempi di istruttoria.
Dopo che il SUAP avrà inoltrato la richiesta telematica all’Autorità competente, quest’ultima avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all’impresa, sempre via posta elettronica certificata e per il tramite del SUAP, l’eventuale documentazione mancante.

Durata dell’A.U.A.
Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

Oneri istruttori.
Restano confermati gli oneri istruttori già in precedenza posti a carico dei soggetti interessati a richiedere l’AUA.
A tal fine si applicano le tariffe previste dalla normativa vigente per i procedimenti sostituiti dall’AUA.

Siamo a disposizione per approfondimenti o altre informazioni

 

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