Nuovi adempimenti per il Datore di Lavoro, il preposto e la formazione

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Continuano le ns/comunicazioni relative alla recente Legge 17 dicembre 2021, n 215 di conversione del c.d. “Decreto Fisco-Lavoro” (DL 21 ottobre 2021, n. 146), recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“ ha introdotto una serie di modifiche ed innovazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con ricadute immediate, di primaria importanza e severamente sanzionate.

Nuovi obblighi, per il Datore di Lavoro che deve nominare formalmente il preposto il quale dovrà svolgere un corso di 8 ore e successivamente effettuare l’aggiornamento quinquennale della formazione.

 

Il Datore di Lavoro deve:

  individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.  I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento dell’attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’.

Sanzione per DL/DIR nel caso della mancata individuazione, previsto arresto da due a quattro mesi o l’ammenda d 1.500 a 6.000€.

NB: il preposto sarà individuato nella persona che ricopre il ruolo di capo-reparto, capo-ufficio, direttore di produzione, ossia tra il personale che di fatto esercita un ruolo di comando e organizzazione del personale a lui delegato. Non può rifiutarsi di essere delegato e per questo non è necessario che lui accetti la nomina (anche se è preferibile) in quanto il ruolo lo esercita di fatto.

Il Preposto deve:

-sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte  dei  singoli lavoratori dei loro obblighi di  legge,  nonchè  delle  disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e  di  uso  dei mezzi di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso  di  rilevazione  di comportamenti non conformi alle disposizioni e  istruzioni  impartite dal datore di  lavoro  e  dai  dirigenti  ai  fini  della  protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni  di  sicurezza.  In caso di mancata  attuazione  delle  disposizioni  impartite  o   di persistenza   dell’inosservanza,   interrompere  l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

– in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni  condizione  di  pericolo  rilevata durante la vigilanza,  se  necessario,  interrompere  temporaneamente l’attività e,  comunque,  segnalare  tempestivamente  al  datore  di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate..

NB: per poter svolgere il ruolo di Preposto, dovranno essergli fornite tutte le disposizioni alle quali  dovrà attenersi. A titolo esemplificativo:

  • le procedure e organizzazione del lavoro,
  • i manuali d’uso e manutenzione delle attrezzature e macchine,
  • le schede di sicurezza dei prodotti chimici,
  • il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),

In mancanza di tali direttive chiare e oggettive il Preposto non potrà essere responsabile.

Le direttive possono essere fornite al preposto dal DL e dall’RSPP

Pertanto il Preposto dovrà attenersi alle disposizioni impartite valutando:

  •  la conformità del comportamento dei lavoratori a lui sottoposti,
  •  Il corretto utilizzo delle attrezzature, macchine prodotti chimici,
  • applicare quanto previsto nel DVR,
  •  vigilare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
  • L’eventuale interruzione dell’attività se quanto sopra riportato non viene rispettato dai lavoratori.

Sanzioni per il Preposto

Nel caso del mancato rispetto delle disposizioni, la sanzione per Preposto prevede l’arresto fino a due mesi o  l’ammenda da 491,40 a 1.474,21€

Formazione e addestramento dell’organigramma aziendale

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adotterà  un accordo nel quale provvederà  all’accorpamento,  alla  rivisitazione  e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della  formazione  obbligatoria  a  carico  del  datore  di lavoro;

Il Datore di lavoro dovrà frequentare un percorso formativo anche se ha nominato un RSPP esterno.

l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria  per  i  discenti  di  tutti  i  percorsi formativi e di aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche  di  efficacia della   formazione   durante   lo   svolgimento   della   prestazione lavorativa»;

– L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di   attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di   protezione   individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.  Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma  2, secondo periodo;

-Per  assicurare  l’adeguatezza  e  la  specificità  della formazione nonchè l’aggiornamento periodico dei  preposti  ai  sensi del comma 7, le relative attività  formative  devono  essere  svolte interamente con modalità in presenza e devono  essere  ripetute  con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione  dei  rischi  o  all’insorgenza  di  nuovi rischi;

Sanzioni

 Per i DL/DIR nel caso della mancata formazione sono previste:

Formazione e aggiornamento dei DL, Dirigenti e Preposti

art. 37 c. 7: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23€.  Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Addestramento attrezzature titolo III CAPO IV

Art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44€ per la violazione:

Omissis ;

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

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