Continuano le ns/comunicazioni relative alla recente Legge 17 dicembre 2021, n 215 di conversione del c.d. “Decreto Fisco-Lavoro” (DL 21 ottobre 2021, n. 146), recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“ ha introdotto una serie di modifiche ed innovazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro con ricadute immediate, di primaria importanza e severamente sanzionate.
Nuovi obblighi, per il Datore di Lavoro che deve nominare formalmente il preposto il quale dovrà svolgere un corso di 8 ore e successivamente effettuare l’aggiornamento quinquennale della formazione.
Il Datore di Lavoro deve:
– individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento dell’attività. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’.
Sanzione per DL/DIR nel caso della mancata individuazione, previsto arresto da due a quattro mesi o l’ammenda d 1.500 a 6.000€.
NB: il preposto sarà individuato nella persona che ricopre il ruolo di capo-reparto, capo-ufficio, direttore di produzione, ossia tra il personale che di fatto esercita un ruolo di comando e organizzazione del personale a lui delegato. Non può rifiutarsi di essere delegato e per questo non è necessario che lui accetti la nomina (anche se è preferibile) in quanto il ruolo lo esercita di fatto.
Il Preposto deve:
-sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
– in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate..
NB: per poter svolgere il ruolo di Preposto, dovranno essergli fornite tutte le disposizioni alle quali dovrà attenersi. A titolo esemplificativo:
- le procedure e organizzazione del lavoro,
- i manuali d’uso e manutenzione delle attrezzature e macchine,
- le schede di sicurezza dei prodotti chimici,
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
In mancanza di tali direttive chiare e oggettive il Preposto non potrà essere responsabile.
Le direttive possono essere fornite al preposto dal DL e dall’RSPP
Pertanto il Preposto dovrà attenersi alle disposizioni impartite valutando:
- la conformità del comportamento dei lavoratori a lui sottoposti,
- Il corretto utilizzo delle attrezzature, macchine prodotti chimici,
- applicare quanto previsto nel DVR,
- vigilare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),
- L’eventuale interruzione dell’attività se quanto sopra riportato non viene rispettato dai lavoratori.
Sanzioni per il Preposto
Nel caso del mancato rispetto delle disposizioni, la sanzione per Preposto prevede l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21€
Formazione e addestramento dell’organigramma aziendale
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotterà un accordo nel quale provvederà all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
Il Datore di lavoro dovrà frequentare un percorso formativo anche se ha nominato un RSPP esterno.
–l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa»;
– L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato;
– Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo;
-Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonchè l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
Sanzioni
Per i DL/DIR nel caso della mancata formazione sono previste:
Formazione e aggiornamento dei DL, Dirigenti e Preposti
art. 37 c. 7: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23€. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
Addestramento attrezzature titolo III CAPO IV
Art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44€ per la violazione:
Omissis ;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
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