Entro il 12 Marzo 2015:obbligo di aggiornamento per gli addetti all’uso di attrezzature di lavoro.
I lavoratori addetti all’uso di attrezzature di lavoro che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, hanno l’obbligo di frequentareil primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015
L’art 73 dell’Accordo Stato – Regioni del 22 febbraio 2012, stabilisce una specifica abilitazioneper le seguenti attrezzature:
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- Gru a torre
- Gru mobile
- Gru per autocarro
- Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi, telescopici rotativi)
- Trattori agricoli o forestali
- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
- Pompe per calcestruzzo
L’aggiornamento formativo deve essere effettuato e ne deve essere verificato l’apprendimento entro il 12 Marzo 2015, ovvero entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (entrato in vigore il 12 Marzo 2013).