REVISIONE MACCHINE AGRICOLE E PATENTINO ATTREZZATURE

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Nel decreto “mille proroghe” è stata confermata  la proroga al 31 dicembre 2015 per l’entrata in vigore della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada, con precedenza per le macchine agricole immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Nel “mille proroghe” è stata inoltre inserita la proroga al 31 dicembre 2015 per l’ottenimento dell’abilitazione all’uso delle attrezzature (cd. Patentino attrezzature). Si sottolineano i punti di maggior importanza contenuti nel decreto:

  1. categoria di attrezzature a cui si riferisce la proroga: “il differimento al 31 dicembre 2015 dell’obbligo di abilitazione all’uso delle macchine agricole è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale” (ovvero tutte le attrezzature dell’Accordo: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra);
  2. lavoratori in possesso di esperienza: l’esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta ora al 31 dicembre 2015, ma il conseguente corso di aggiornamento deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (12 marzo 2012). Pertanto questa scadenza rimane fissata al 13 marzo 2017;
  3. lavoratori già incaricati: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2015 sono incaricati dell’uso delle attrezzature (come definite al punto 1), che non hanno l’esperienza biennale e non hanno svolto già specifici corsi di formazione (come definite al punto 4), devono effettuare il corso base teorico pratico entro il 31 dicembre 2017;
  4. lavoratori in possesso di formazione: sempre per le attrezzature (come definite al punto 1), sono riconosciuti i corsi di formazione di cui alle lettere a), b), c) del 9.1 dell’Accordo. Per le ultime due fattispecie appena richiamate (lettera b) e c) punto 9.1) è necessaria l’integrazione con il modulo aggiornamento (4 ore) entro 24 mesi dall’entrata in vigore (31/12/2017).In sintesi:

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