Patente a punti nei cantieri legge 29 aprile 2024

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Gentile Cliente,

è obbligo di legge per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri a richiedere la patente a punti entro il 1° ottobre 2024.

Sono esonerati dal possedere la patente tutti coloro che sono già in possesso di certificazione SOA (almeno III classe) oppure chi effettua semplici forniture o attività di natura intellettuale

La “patente” va richiesta all’Ispettorato del lavoro dichiarando che:

  • si è iscritti alla Camera di commercio;
  • si è in possesso del DVR e si è nominato l’RSPP;
  • si è in regola con art. 37 D.lgs. 81/2008 (formazione e addestramento di lavoratori, dirigenti, preposti);
  • si è in regolarità contributiva e fiscale (DURC documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa, DURF certificazione fiscale emessa dall’Agenzia delle entrate).

In alternativa è possibile, sempre inviando la richiesta all’ispettorato del lavoro, l’autocertificazione del possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

La patente avrà 30 punti iniziali e consentirà alle imprese e lavoratori autonomi di operare con un punteggio pari o superiore ai 15 punti. Di seguito vengono riportate le violazioni che comportano la decurtazione dei punti.

NB: è stata introdotta la possibilità di revoca della patente in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti sopra riportati, in seguito a controlli successivi il rilascio. Dopo la revoca l’impresa o il lavoratore autonomo non potranno richiedere il rilascio di una nuova patente prima che siano trascorsi 12 mesi dalla revoca.

Per chi lavora sprovvisto della patente o con un numero di punti inferiore a 15 è prevista una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e non inferiore a 6000,00€

Esiste la possibilità di recupero dei punti decurtati partecipando a dei corsi di cui all’art. 37, comma 7, del D.lgs. 81/08, previa trasmissione di copia degli attestati rilasciati dalla sede competente dell’Ispettorato del lavoro. Ciascun corso comporta il reintegro di 5 crediti, fino ad un massimo di 15 crediti.  Trascorsi 2 anni dall’ultima decurtazione, e solo dopo aver trasmesso copia dell’attestato di frequenza ad uno dei corsi precedentemente indicati, viene reintegrato 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino ad un massimo di 10 crediti, qualora non vi siano ulteriori decurtazioni. Il punteggio viene inoltre incrementato di 5 crediti per le imprese che adottino i modelli di organizzazione e di gestione indicati all’articolo 30 del D.lgs. 81/08.

Rimanendo a Vs/disposizione porgiamo cordiali saluti.

Marca Consulting

 

FATTI SPECIE

PUNTI DECURTATI

1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e/o mancato addestramento 2
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi dall’articolo 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
22 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2
23 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata dall’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni. 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10